Salario minimo: soluzione semplice per problemi complessi

L’ampia convergenza delle opposizioni sul salario minimo, l’enfasi e la semplificazione di un tema assai complesso ridotto alla proposta di legge n. 1275 per cui è partita la raccolta firme mi ha lasciato abbastanza perplesso; ho deciso di esporre i miei punti di vista e dare un piccolo contributo definendomi senza presunzione un appassionato in materia.

Non approfondirò la questione politica della proposta, un accenno alla proposta di salario minimo del m5s qualche anno fa che ne aveva fatto il suo cavallo di battaglia, la Direttiva dell’UE sul salario minimo forse anche un po strumentalizzata visto che lascia margini di intervento ai paesi membri (possono raggiungere il fine ‘salario minimo’ in maniera diversa).

Il tema salario presta facilmente il fianco a strumentalizzazioni e semplificazione della politica, d’altronde il salario è centrale per la qualità del lavoro e la realizzazione della persona nella società.

Esiste in Italia un problema di salari bassi, va considerato anche la trasformazione del lavoro e della società, le nuove forme di lavoro eterodirette (a metà tra la definizione lavoro subordinato e autonomo) le varie riforme che dagli anni 80 hanno indebolito le tutele sul lavoro senza aumentarle sul mercato del lavoro come da molti profetizzato.

In queste settimane ho visto varie comparazioni dell’impatto di una misura salario minimo legale, molte su aspetti strettamente economici, poche su aspetti riguardanti il diritto e la particolarità tutta italiana sull’applicazione generale dei minimi salariali.

La situazione in Italia come anticipato è particolare, il compito di definire i minimi salariali è demandata alla contrattazione collettiva dei sindacati ( seconda parte Art. 39 Costituzione), il problema dell’efficacia generale dei contratti è strettamente collegato alla sua mancata applicazione.

Non approfondirò le varie questioni del prima Costituzione (assemblea costituente, rottura unità sindacale) e il dopo (decreti vigorelli che dando efficacia generale ai CCNL vennero bocciati dalla Corte Costituzionale), mi limito a descrivere questa particolarità italiana che dalla mancata applicazione della seconda parte Art.39 ha creato di fatto un ordinamento di mezzo tra la Legge e giurisprudenza.

L’ordinamento sindacale che di fatto aveva rinunciato a quanto poteva offrire la Costituzione per percorrere una nuova strada fatta di piena libertà per qualche anno dura ancora oggi, nulla si è fatto per liberare questa ambiguità, qualcuno suggeriva di modificare quell’articolo, giusto o sbagliato non sta a me dirlo, ma non considerarlo non porta a risolvere il problema.

La proposta di legge definisce un minimo entro cui i la contrattazione non può scendere, giustissimo, però bisogna porsi dei dubbi sulle ricadute e sulla libertà sindacale di contrattare.
Usare il termine sindacati comparativamente più rappresentativi senza che vi sia una legge sulla rappresentanza che definisca chi è rappresentativo non risolve il problema.

È stato giustamente dichiarato dalla Segretaria del PD Elly Schlein e da principali esponenti sindacali che la misura prevede anche una legge sulla rappresentanza, io ho dei dubbi su questo, innanzitutto nella proposta di legge non ci sono chiari riferimenti, dopodiché non basta una legge sulla rappresentanza.

Bisogna avere il coraggio di dire le cose come stanno; altre vie al di fuori della Costituzione rischiano di essere ambigue, creare più confusione con il rischio di ottenere l’effetto opposto.

Se si vuole dar seguito alla Costituzione bisogna passare dall’applicazione dell’Art. 39 che implica il riconoscimento del sindacato come soggetto di diritto pubblico e una legge sulla rappresentanza.

Un intervento simile negli anni novanta è stato fatto nel pubblico impiego dove tramite il riconoscimento “dell’associazione datoriale” ARAN è stato raggiunto l’obbiettivo.

La questione del salario minimo è complessa e ho molti dubbi sulla soluzione semplice proposta, il fine è giusto “salario minimo”il mezzo per raggiungerlo non può essere semplicemente un decreto.

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